Emendamenti
A.S. 1689 Disegno di Legge di Bilancio 2026

L’ANDA esprime soddisfazione per il recepimento, all’interno delle proposte emendative al Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689), dei contenuti avanzati dall’Associazione nelle scorse settimane. 

 

Le istanze presentate da ANDA, volte a rafforzare il sistema AFAM sono state infatti pienamente riconosciute come prioritarie da differenti gruppi parlamentari. In particolare, gli emendamenti depositati da numerosi Senatori – appartenenti a diverse forze politiche – riprendono in maniera coerente le proposte formulate dall’ANDA in merito a:

 

Equiparazione e progressione economica del personale docente dell’AFAM all’Università;

- Denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM;

- Eliminazione e ripristino dell’anno sabbatico;

- Attività di ricerca nell’AFAM e quota PRIN;

- Stabilizzazione personale docente AFAM;

- Sostegno agli studenti con disabilità nell’AFAM.

 

L’ANDA rivolge un sincero ringraziamento ai Senatori: Aloisio, Diamante, Floridia, Gelmini, Gelmetti, Lombardo, Mennuni, Occhiuto, Paita, Pirondini, Pirro, Sbrollini e Versace che hanno presentato e sostenuto tali proposte, riconoscendo la centralità del settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica nel panorama della formazione superiore italiana e il valore strategico di un suo pieno e coerente sviluppo.

 

L’Associazione continuerà a seguire con attenzione l’iter parlamentare, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni per garantire che tali misure, oggi inserite nella discussione di bilancio, possano tradursi in risultati concreti per il futuro del sistema AFAM.

 

 

45.0.14 

Mazzella, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 45-bis 

(Formazione per la sicurezza sul lavoro). 

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 11: 

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa. 

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti: 

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma " 

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.". 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di- cembre 2004, n. 307.». 

 

56.0.10

Patuanelli, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 56-bis

(Istituzione del bonus mobilità per studenti universitari) 

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e di sostenere il diritto allo studio, è riconosciuto, per l'anno 2026, un contributo denominato "Bonus Trasporti Universitari" in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico presso le università statali o non statali legalmente riconosciute, nonché presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto, nel limite massimo di euro 150 per beneficiario, per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ai servizi ferroviari nazionali. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 

3. Il beneficio è riconosciuto agli studenti di età non superiore a ventisei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 50.000. 

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del bonus, anche avvalendosi della piattaforma informatica già in uso per il bonus trasporti di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

 

60.0.13

Lotito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 60-bis 

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni) 

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/2004 o di Diploma accademico di I o II Ciclo presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica o un titolo, equivalente a tutti quelli suddetti, degli ordinamenti didattici previgenti, ed un secondo titolo delle tipologie sopra specificate, con effetto a decorrere dall'Anno Accademico 2026/2027, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito o all'ISEE, al- l'acquisizione dei CFU o dei CFA ed a qualsiasi altro requisito o condizione, ai fini dell'iscrizione ad ogni anno di un ulteriore corso di Laurea o di Laurea magistrale o di Diploma accademico di I e II Ciclo. 

2. Con effetto a decorrere dall'Anno Accademico 2026/2027, il beneficio di cui al comma 1 dovrà essere previsto dalle Università e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per tutti i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Diploma accademico di I e II Ciclo dei relativi Ordinamenti didattici ed Offerte formative.» 

 

105.0.2 

Gelmini, Versace 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo: 

"Art. 105-bis 

(Misure in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica) 

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario.» 

2. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inquadrato nelle corrispondenti fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica maturata. Il relativo trattamento economico è adeguato in modo progressivo, nell'arco di dieci anni, mediante incrementi annuali di pari entità, fino al completo allineamento a quello spettante al personale docente universitario appartenente alla medesima fascia.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario. 

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328." 

 

107.0.8 

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, Pirro, Damante 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«107-bis 

(Iscrizione gratuita ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per docenti con fascia ISEE inferiore a 35.000 euro

1.All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni: 

a) dopo le parole: "con oneri a carico dei partecipanti" aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le università e le istituzioni AFAM di cui al- l'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro." 

b) le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono soppresse. 

2.Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. 

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

 

107.0.12

Verducci, D'Elia, Manca, Misiani, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando 

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente: 

"Art. 107-bis 

(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede) 

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente: 

«e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.»." 

 

107.0.20 

Mennuni, Gelmetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

"Art. 107-bis

1.All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508 apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca»; 

b) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. 

2.In sede di attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata. 

3.All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario. 

4.Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. 

 

107.0.21 

Pirondini, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«107-bis. 

(Disposizioni per l'equiparazione dei titoli di studio e per coerenza sistemica tra Afam e Università

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca". 

2. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. 

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica. 

4. A decorrere dall'anno 2026, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma "Progetti di rilevante interesse nazionale" (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università o Enti pubblici di ricerca». 

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

 

107.0.22

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, Pirro, Damante 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis 

(Equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale - AFAM

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente: "6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti". 

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM. 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no- vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 

 

107.0.23 

Lombardo 

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente: 

"Art. 107-bis 

(Misure a favore del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è re- golato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario.» 

2. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzia- nità giuridica ed economica maturata. 

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario. 

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. 

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." 

 

107.0.24 

Occhiuto 

Dopo l'articolo inserire il seguente: 

"Art. 107-bis 

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario.» 

2. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inquadrato nelle corrispondenti fasce previ- ste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzia- nità giuridica maturata. Il relativo trattamento economico è adeguato in modo progressivo, nell'arco di dieci anni, mediante incrementi annuali di pari entità, fino al completo allineamento a quello spettante al personale docente universitario appartenente alla medesima fascia.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario. 

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» 

 

 

107.0.25 

Pirondini, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«107-bis 

(Disposizioni per l'equiparazione e la progressione economica del personale docente Afam

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario". 

2. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il perso- nale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzia- nità giuridica ed economica maturata. 

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario. 

4. All'onere del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

 

107.0.26 

Lotito 

Dopo l'articolo inserire il seguente: 

"Art. 107-bis 

(Finanziamento dei corsi di dottorati presso le istituzioni AFAM) 

 

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, un fondo con importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato al finanziamento dei corsi di dottorato di ricerca presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di riparto delle risorse del predetto Fondo. 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze." 

 

107.0.27 

Lombardo 

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente: 

"Art. 107-bis 

(Misure a favore dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica) 

 

1. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 

107.0.28 

Mennuni, Gelmetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

"Art. 107-bis

1. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 

 

107.0.29 

Pirondini, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«107-bis 

(Disposizioni in materia di Afam per l'eliminazione del blocco triennale delle progressioni di carriera, nonché per i permessi retribuiti e il ripristino dell'anno sabbatico

 

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. A decorrere dalla medesima data, per il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è ripristinata l'aspettativa per anno sabbatico, secondo le modalità e i limiti previsti dall'arti- colo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

 

107.0.30 

Mennuni, Gelmetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

"Art. 107-bis

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. A decorrere dalla medesima data, per il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è ripristinata l'aspettativa per anno sabbatico, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 

 

 

 

 

107.0.31 

Pirondini, Pirro, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«107-bis 

(Proroga delle procedure di stabilizzazione del personale docente AFAM

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno accademico 2024/2025 incluso". 

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

 

107.0.32 

Mennuni, Gelmetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

"Art. 107-bis

1. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

 

107.0.33 

Lotito 

Dopo l'articolo inserire il seguente: 

"Art. 107-bis 

(Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni AFAM) 

1. A decorrere dall'anno 2026 è istituitonello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, un fondo con dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro annuidestinato alla conservazione, tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ivi compresi i patrimoni artistici, musicali, bibliografici e archivisticiin coordinamento con il Ministero della cultura. Il fondo sostiene inoltre iniziative finalizzate alla valorizzazione dei giovani talenti e a tutelare la specificità e la peculiarità delle istituzioni AFAM nel campo della conservazione e tutela dei beni culturali. 

2. Una quota del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento delle scuole di restauro accreditate presso le Accademie di Belle Arti. 

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze." 

 

107.0.34 

Mennuni, Gelmetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

"Art. 107-bis

 

1. A decorrere dall'anno 2026, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma "Progetti di rilevante interesse nazionale" (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e enti pubblici di ricerca». 

 

107.0.38

Verducci, D'Elia, Manca, Misiani, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando 

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente: 

"Art. 107-bis 

(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore) 

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, di cui: 

a) 200 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse; 

b) 100 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e merite- voli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012. 

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indi- ce della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti e i criteri di accesso alle suddette risorse. 

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3. 

4. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta al- l'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni a decorrere dall'anno 2026." 

 

 

107.0.39 

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio, Pirro, Damante 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 107-bis 

 

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 73, 74, 75, 76 e 80 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate. 

2. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

3. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): 

a) il secondo periodo dell'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale"; 

b) a decorrere dal 2026 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca. 

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

 

107.0.40 

Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio, Pirro, Damante 

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 107-bis 

(Disposizioni in sostegno di studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM

1. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2026, una quota pari ad euro 500 mila euro annui è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione de- gli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. 

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

 

107.0.42 

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente: 

«Art. 107-bis

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore) 

1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a de- correre dall'anno 2026. Per le medesime finalità` di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività` didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2026, di 3 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università` e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale Universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università` italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e li- nee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e al- le esigenze degli stessi. 

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge. 

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2 le parole:"100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:"40 milioni di euro" 

 

108.0.10

Sbrollini, Paita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

 

«Art. 108-bis 

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario.» 

2. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzia- nità giuridica ed economica maturata. 

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, com- ma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

 

108.0.21 

Sbrollini, Paita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 108-bis 

1. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previ- sione del Ministero dell'università e della ricerca. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

 

108.0.22 

Sbrollini, Paita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 108-bis

1. A decorrere dall'anno 2026, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma "Progetti di rilevante interesse nazionale" (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e enti pubblici di ricerca» 

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