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L’inclusione delle istituzioni AFAM nel sistema nazionale della ricerca rappresenta uno dei passaggi più significativi del processo di progressiva equiparazione tra Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e Università. Tale processo, tuttavia, continua a mostrare profonde contraddizioni sul piano operativo e amministrativo, specialmente nell’accesso ai programmi competitivi di finanziamento della ricerca. Tra questi, il Programma di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) costituisce oggi uno degli ambiti nei quali emergono con maggiore evidenza le disparità di trattamento tra professori universitari e docenti AFAM. Nonostante il riconoscimento legislativo del ruolo scientifico e di ricerca delle istituzioni AFAM, la concreta applicazione delle regole di rendicontazione del personale nei PRIN continua infatti a fondarsi su parametri concepiti esclusivamente per il sistema universitario. La conseguenza è una evidente penalizzazione dei docenti AFAM, soprattutto nella determinazione del rapporto mesi/persona e nella valorizzazione delle ore effettivamente dedicate alla ricerca. La questione non è meramente tecnica o contabile. Essa investe il nodo politico e culturale del riconoscimento della funzione scientifica dell’AFAM nel sistema nazionale della ricerca e della capacità dello Stato di garantire condizioni realmente paritarie tra istituzioni che, pur diverse nella loro tradizione ordinamentale, sono oggi accomunate da analoghe responsabilità nel campo della produzione culturale avanzata. Nei progetti PRIN il contributo del personale strutturato viene generalmente espresso attraverso il parametro dei mesi/persona (person-months), utilizzato a livello europeo e nazionale per quantificare l’impegno scientifico dei ricercatori nei progetti finanziati. Nel sistema universitario il calcolo dei mesi/persona si fonda su una struttura del lavoro docente che integra formalmente didattica, ricerca e attività istituzionali. Il docente universitario è infatti giuridicamente qualificato come personale con funzione primaria di ricerca, e il suo monte ore non è rigidamente parametrato a un obbligo frontale assimilabile a quello tipico del sistema scolastico o para-scolastico. Nel comparto AFAM, invece, permane un’impostazione storicamente centrata sull’obbligo di didattica frontale. I docenti AFAM sono infatti sottoposti a un monte ore annuo definito contrattualmente — generalmente 324 ore di insegnamento frontale — cui si aggiungono esami, attività collegiali, produzione artistica, tutorato e ulteriori incarichi istituzionali. Tuttavia, tale struttura non contempla ancora in maniera pienamente organica la ricerca come componente formalmente riconosciuta del carico di lavoro. Questa differenza produce effetti particolarmente problematici nei PRIN. Quando un docente AFAM partecipa a un progetto universitario, la quantificazione dei mesi/persona viene spesso ricondotta a parametri mutuati dal sistema universitario senza però riconoscere la specificità del carico didattico AFAM. Si genera così una distorsione: il docente AFAM deve garantire un impegno progettuale equivalente a quello universitario pur disponendo di minori margini strutturali per dedicarsi alla ricerca. La disparità emerge anche nella valorizzazione economica del lavoro scientifico. Nei PRIN, infatti, il costo rendicontabile del personale strutturato viene calcolato sulla base del costo annuo lordo rapportato ai mesi/persona impegnati nel progetto. Nel caso universitario, il modello è coerente con la natura della funzione docente-ricercatrice. Nel caso AFAM, invece, si produce frequentemente una sovrapposizione irrisolta tra obbligo didattico frontale e attività di ricerca. Il docente AFAM finisce così per svolgere attività progettuali aggiuntive senza che vi sia una reale rimodulazione del carico istituzionale. Il problema diventa ancora più evidente quando si tenta di tradurre i mesi/persona in ore effettive di lavoro. In molti casi i docenti AFAM sono chiamati a dimostrare una corrispondenza oraria analoga a quella universitaria, ma senza disporre dello stesso riconoscimento giuridico della ricerca nel proprio stato professionale. Si crea quindi una situazione paradossale: l’AFAM viene considerata equivalente all’università quando si tratta di assumere responsabilità scientifiche, ma continua a essere trattata come sistema separato quando occorre definire diritti, carichi di lavoro e strumenti di compensazione. La partecipazione dell’AFAM ai PRIN ha evidenziato una contraddizione ormai non più rinviabile. Lo Stato richiede alle istituzioni AFAM standard scientifici pienamente comparabili a quelli universitari — internazionalizzazione, produzione scientifica, coordinamento di reti di ricerca, gestione amministrativa complessa — senza però aver completato il processo di armonizzazione normativa. La disparità si manifesta in almeno quattro ambiti fondamentali:
assenza di una piena definizione giuridica della funzione di ricerca del docente AFAM; mancata armonizzazione tra carico didattico AFAM e attività progettuale competitiva; assenza di modelli specifici per il calcolo dei mesi/persona nel settore artistico-musicale-coreutico; disomogeneità interpretative da parte degli atenei capofila e degli uffici amministrativi nella gestione dei partner AFAM.
A ciò si aggiunge una criticità culturale più profonda: il persistente pregiudizio secondo cui la ricerca artistica, musicale e performativa sarebbe meno strutturata o meno “scientifica” rispetto alla ricerca universitaria tradizionale. Tale impostazione ignora non solo l’evoluzione normativa europea, ma anche il consolidarsi dell’artistic research come settore autonomo di produzione della conoscenza.
Nel contesto europeo molte delle criticità italiane appaiono ormai superate. Numerosi sistemi di alta formazione artistica hanno infatti integrato stabilmente la ricerca artistica nei modelli accademici, prevedendo carichi di lavoro che includono formalmente attività creative, performative e scientifiche. In diversi Paesi europei i docenti delle istituzioni artistiche partecipano ai programmi competitivi di ricerca con parametri omogenei rispetto ai colleghi universitari. La distinzione non riguarda la dignità scientifica delle istituzioni, ma semmai la specificità metodologica della ricerca artistica. L’Italia continua invece a mantenere una struttura ibrida, nella quale l’AFAM viene riconosciuta come sistema terziario di livello universitario ma senza completare le necessarie riforme sul piano dello status del personale e della ricerca. La soluzione non può limitarsi a interventi interpretativi o amministrativi. È necessaria una revisione strutturale del rapporto tra attività didattica, produzione artistica e ricerca nel sistema AFAM. In particolare, appaiono urgenti: il riconoscimento esplicito della ricerca tra le funzioni istituzionali del docente AFAM; la definizione di parametri nazionali uniformi per il calcolo dei mesi/persona nei progetti competitivi; la possibilità di rimodulazione del carico didattico per i docenti impegnati in progetti PRIN; l’armonizzazione dei sistemi di rendicontazione tra università e AFAM; il riconoscimento della produzione artistica e performativa come componente della ricerca scientifica. Senza tali interventi il rischio è duplice: da un lato scoraggiare la partecipazione dell’AFAM ai bandi competitivi; dall’altro creare un sistema formalmente inclusivo ma sostanzialmente discriminatorio.
La partecipazione delle istituzioni AFAM ai PRIN rappresenta una conquista importante nel processo di integrazione dell’alta formazione artistica nel sistema nazionale della ricerca. Tuttavia, l’attuale disciplina dei mesi/persona e dell’impiego delle ore evidenzia una persistente disparità di trattamento tra professori universitari e docenti AFAM. Non si tratta soltanto di una questione amministrativa. La definizione dei parametri di lavoro e delle modalità di riconoscimento della ricerca riflette infatti una precisa idea di gerarchia culturale tra saperi. Continuare a utilizzare modelli costruiti esclusivamente sul paradigma universitario significa non comprendere la specificità della ricerca artistica e musicale contemporanea. L’AFAM non chiede privilegi, ma condizioni realmente eque di partecipazione al sistema competitivo della ricerca. Finché il docente AFAM sarà chiamato a svolgere attività scientifiche equivalenti senza godere delle stesse condizioni strutturali e ordinamentali del docente universitario, la proclamata equiparazione resterà incompleta. Un sistema della ricerca realmente nazionale non può fondarsi su disparità implicite. Deve invece riconoscere che la produzione artistica, musicale e performativa costituisce oggi una componente essenziale della conoscenza contemporanea e merita strumenti normativi adeguati, coerenti e paritari. |