emendamenti
Appello alla concretezza!

 

Come tutti gli anni, la legge di bilancio italiana è l’occasione per presentare emendamenti che non si limitino al maquillage dell’AFAM ma che piuttosto siano davvero interventi strutturali, correttivi di almeno qualcuna delle molte criticità che affliggono il sistema. Chiediamo alla politica sostanza e concretezza. Alcuni degli emendamenti presentati, che riportiamo di seguito, sono stati sollecitati dall’ANDA, e per questo ringraziamo i parlamentari che li hanno firmati.

 

Della necessità di tali interventi abbiamo parlato a lungo quiqui e qui, perché sono cambiamenti che desideriamo da tanto.

 

https://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/bollet/202411/emendamenti/html/05/2112-bis/allegato.htm

 

Emendamenti AFAM per il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C 2112-bis).

 

Art. 85-bis. (Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da: «, i fondi destinati» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.032. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Amato, Caso, Orrico.

 

 

  4-bis. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da: «, i fondi destinati» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».

  Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 72 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
86.16. Roggiani.

 

  4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale».
86.17. Roggiani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

 

Art. 86-bis. (Servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore)

  1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui.

  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale Universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.02. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

 

Art. 86-bis.

  1. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte dai professori e dai tecnici amministrativi delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 10 milioni di euro per incrementare proporzionalmente la retribuzione professionale docente e di 4 milioni per incrementare proporzionalmente l'indennità di amministrazione e il compenso individuale accessorio, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.016. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

 

Art. 86-bis. (Status giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. A decorrere dall'anno 2025, il rapporto di lavoro e le carriere dei professori di prima fascia delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, è disciplinato in regime di diritto pubblico. Agli stessi è applicato lo status giuridico dei professori o dei ricercatori universitari.

  2. Ai docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applica progressivamente il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno, con corrispondente anzianità, come fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.

  3. Ai fini di provvedere al progressivo aumento retributivo di cui al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 125 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

 86.017. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno.

(Inammissibile per estraneità di materia)

 

Art. 86-bis.(Retribuzione del personale docente e tecnico-amministrativo afferente le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte dai professori e dai tecnici amministrativi impiegati presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:

   a) quota parte, pari a 10 milioni di euro, destinata a incrementare proporzionalmente la retribuzione professionale docente;

   b) i restanti 4 milioni di euro, per incrementare proporzionalmente l'indennità di amministrazione e il compenso individuale accessorio del personale tecnico-amministrativo, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 106 milioni di euro per l'anno 2025 e di 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

86.018. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno.

 

Art. 86-bis. (Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono abrogati i commi 73, 74, 75, 76 e 80 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

  2. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano, in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  3. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

   a) all'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale»;

   b) a decorrere dal 2025 non meno del 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.

  4. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297».

  5. All'articolo 14 comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.

  6. A cura del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'Alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni afam e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni afam. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

  7. A decorrere dall'anno accademico 2025-26, le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto «Istruzione e Ricerca» parte generale, sezione afam e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale Tecnico e Amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e 14 milioni a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 32 milioni per l'anno 2025, e 14 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 88 milioni per l'anno 2025 e di 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

 86.033. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

 (Inammissibile per estraneità di materia)

 

Art. 86-bis. (Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono abrogati i commi 73, 74, 75, 76 e 80 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

  2. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 2, comma 5, secondo periodo della Legge 508 del 1999 è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.»

  3. A cura del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'Alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni afam e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni afam. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziate 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.

  4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni afam di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.

  5. A decorrere dall'anno accademico 2025-26, le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto «Istruzione e Ricerca» parte generale, sezione afam e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale Tecnico e Amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 188 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.
86.034. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

 

Art. 86-bis. (Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono abrogati i commi 73, 74, 75, 76 e 80 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 120 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. con le seguenti: di 80 milioni di euro a decorrere dal 2026.

 86.035. Piccolotti, Grimaldi.

 (Inammissibile per estraneità di materia)

 

Art. 86-bis.

 (Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. All'articolo 1, comma 892 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 è aggiunto il seguente periodo: «Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'art. 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297».

  2. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.

  3. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni Afam si applicano, in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

  4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale».

  5. Al Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'Alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni afam e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni afam. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziate 20 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Piano di ripresa e resilienza, Missione 1 Componente 1. A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.

  6. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni afam di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.

  7. A decorrere dall'anno accademico 2025-26, le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto «Istruzione e Ricerca» parte generale, sezione afam e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale Tecnico e Amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, nel limite massimo di 120 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 121, comma 2 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 80 milioni di euro a decorrere dal 2026.

 86.036. Piccolotti, Grimaldi.

 (Inammissibile per estraneità di materia)

 

Art. 86-bis.

 (Potenziamento del diritto allo studio universitario)

  1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 100 milioni annui per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.

  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 94,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

  3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.

  4. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale Universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 527,3 milioni per l'anno 2025 e 727,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026:

 

Art. 86-bis.

 (Norme a sostegno degli studenti universitari)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, iscritti alle università statali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2025.

  2. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi di istruzione e formazione, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

 86.040. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

 (Inammissibile per carenza di compensazione)

 

Art. 86-bis.

 (Equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale – AFAM)

  1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6 è sostituito con il seguente: «6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti».

  2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente Afam.

  3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

 *86.089. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Amato, Caso, Orrico. 

*86.090. Del Barba, Gadda.

 (Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

 

ùArt. 86-bis.

 (Misure in materia di diritto allo studio)

  1. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2025, una quota pari a euro 500 mila euro è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
86.091. Torto, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Art. 86-bis. (Equiparazione e valorizzazione della qualifica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale-AFAM)

  1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.».

  2. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 500.000 euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

 86.092. Del Barba, Gadda.

 (Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

 

Art. 86-bis.

 (Servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità dell'Alta Formazione artistica e musicale-AFAM)

  1. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 500.000 euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

 86.093. Del Barba, Gadda.

 

Art. 86-bis.(Misure per il reclutamento dei docenti del comparto AFAM)

  1. L'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è sostituito dal seguente:

  «4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»

86.094. Torto, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno.

(Inammissibile per estraneità di materia)

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