Osservazioni AC 3431

Gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati hanno chiesto all’ANDA un contributo scritto da acquisire agli atti delle Commissioni ai fini dell’esame, in sede referente, del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

Di seguito le osservazioni dell’ANDA all’AC 3431.

L’Associazione Nazionale Docenti AFAM (ANDA) apprezza lo sforzo del Governo che ha concesso, come di consuetudine, la proroga delle attuali graduatorie nazionali ad esaurimento per il personale docente del settore dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), in particolare quelle ex Lege 143/2014 (AC 3431, articolo 6, comma 1), ma ritiene indifferibile regolamentare il reclutamento nell’AFAM (AC 3431, articolo 6, comma 2), oramai improcrastinabile.

Pur convenendo sulla necessaria tutela del precariato in ottemperanza alle leggi nazionali ed europee, si sottolinea come un ulteriore rinvio del regolamento sul reclutamento non consentirebbe né la piena attuazione della Legge 508 del 1999 né il definitivo passaggio al settore universitario, passaggio che il settore AFAM attende da ben ventidue anni. Un sistema stabile di reclutamento è fondamentale per fronteggiare le posizioni che si rendono annualmente vacanti e disponibili.

Attualmente sono in vigore le seguenti graduatorie nazionali ad esaurimento:

  • GET (graduatorie per esami e titoli) previste dall’art.12, comma 1, del D.L. n. 357/1989 convertito dalla Legge n. 417/1989, utili esclusivamente per le immissioni in ruolo ed esaurite per la gran parte delle discipline;
  • GNE (graduatorie nazionali ad esaurimento) previste dall’art. 2, comma 6, della Legge n. 508/1999 e dall’art. 270, comma 1, D.lgs. n. 297/1994, utili sia per le immissioni in ruolo che per incarichi a tempo determinato di durata annuale e anche questa esaurita per gran parte delle discipline;
  • Legge 143/2004 (conversione del D.L. n. 97/2004), graduatorie utili per incarichi a tempo determinato di durata annuale e, a decorrere dall’anno accademico 2013/2014, anche per l’immissione in ruolo. Ad oggi quasi del tutto esaurita;
  • Legge 128/2013 (conversione del D.L. n. 104/2013), graduatorie utili per incarichi a tempo determinato di durata annuale e, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019, anche per l’immissione in ruolo. Ad oggi quasi del tutto esaurita;
  • Legge 205/2017 graduatorie utili per incarichi a tempo determinato di durata annuale nonché, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 anche per l’immissione in ruolo;
  • Legge 12/2020, graduatorie utili per incarichi a tempo determinato di durata annuale e per l’immissione in ruolo.

Dopo la GET del 1989 – generata dal concorso pubblico per titoli ed esami – il personale precario AFAM ha contribuito a mantenere in vita le istituzioni, in assenza dell’allargamento dell’organico necessario per l’esponenziale crescita dell’AFAM, coprendo le cattedre vacanti del settore mediante graduatorie nazionali derivanti, a loro volta, da procedure “concorsuali” di istituto. Dal 1989 ad oggi sono passati trentatré anni. Con l’entrata in vigore del regolamento sul reclutamento si potrebbe, invece, ipotizzare l’immissione dei professori AFAM all’interno di un meccanismo che preveda sia lo scorrimento delle graduatorie nazionali ad esaurimento sia un sistema di reclutamento a carattere universitario, in ottemperanza ai criteri che assimilano l’AFAM alle altre istituzioni di formazione superiore.

A tale proposito si vuole altresì richiamare l’attenzione del Parlamento anche sul differente trattamento giuridico/economico applicato ai professori AFAM rispetto ai colleghi universitari.

È opportuno evidenziare che nella recente legge di bilancio è stato approvato e accolto un ordine del giorno (Atto Camera 3424) a cui il Governo ha dato parere favorevole, impegnandosi a «valutare l’opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche di carattere legislativo, a ridurre il divario esistente, a parità di impegno orario, tra il trattamento retributivo del personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore».

Ai sensi della Legge n. 508 del 1999, infatti, le istituzioni AFAM svolgono attività di alta formazione, specializzazione nel settore artistico e musicale, nonché attività di produzione e ricerca e sono dotate di personalità giuridica, vieppiù godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. Inoltre, istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e rilasciano specifici diplomi di laurea di primo e secondo livello, utilizzando il sistema universitario dei crediti, della votazione in trentesimi e partecipano ai programmi di mobilità internazionale Eramus+.

Va poi sottolineato che il recente DM n. 226 del 14 dicembre 2021, ossia il Regolamento accreditamento sedi e corsi dottorato e criteri istituzione corsi dottorato da parte di enti accreditati, ha dato il via libera al terzo livello di studi per l’AFAM, con l’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca, e che le medesime istituzioni dallo scorso anno possono partecipare ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), tutto ciò parimenti a quanto accade negli atenei universitari.

Tuttavia, il personale docente è contrattualizzato ed inquadrato giuridicamente – e soprattutto economicamente – in un limbo che colloca le istituzioni AFAM tra la scuola secondaria di secondo grado e l’università.

In tale situazione, il corpo docente AFAM non può godere dei benefici del personale scolastico (la carta docente ad esempio), ma – allo stesso tempo – non può usufruire dei fondi per la ricerca e non è remunerato al pari del collega universitario, pur svolgendo compiti e carico di lavoro non dissimili e sia soggetto a responsabilità di eguale portata.

È d’obbligo chiedersi, infatti, come sia possibile immaginare corsi di dottorato, progetti di ricerca e partecipazione a PRIN promossi e tenuti da professori il cui status giuridico/economico è ancora equiparato a quello del personale scolastico. La risposta sembra doverosa: equiparare lo status del docente AFAM a quello del collega universitario e degli omologhi docenti europei.

Inoltre, i docenti universitari godono di progressivi aumenti salariali, (adeguamento stipendiale aumento 1,71% DPCM 13/11/2020, adeguamento stipendiale aumento 2,28% DPCM 03/09/2019, adeguamento stipendiale aumento 0,11% DPCM 03/09/2019 ecc.) e di scatti biennali, raggiungendo l’anzianità massima di servizio in 24 anni di docenza e al compimento dei 70 anni di età.

Ora paragonando le seguenti tabelle:

risulta palmare la sperequazione salariale tra i due inquadramenti, ove quella del professore universitario è oltre il doppio. Se si considera poi che il professore universitario ottiene la retribuzione massima al compimento del ventiquattresimo anno di servizio, mentre il professore AFAM solo al trentacinquesimo, ovvero undici anni più tardi, il divario sperequativo risulta ancora maggiore.

È evidente che questa situazione sia dequalificante, risultando – di fatto – insostenibile, priva di una motivazione che possa giustificarla, e oltremodo mortificante.

Al docente AFAM viene richiesto un carico di lavoro analogo al professore universitario ma l’indennità integrativa speciale di quest’ultima categoria risulta essere più alta di ben 4210,11 euro rispetto all’importo percepito dal personale docente AFAM.

Il primo passo per l’adeguamento giuridico/ economico del personale in questione potrebbe essere, quindi, l’adeguamento dell’indennità integrativa speciale (IIS). L’aumento di risorse consentirebbe per il docente AFAM, senza ulteriore aggravio, di caricare un IIS analoga a quella del professore universitario, colmando l’ingiusta sperequazione fra le indennità correnti.

Un’altra soluzione potrebbe essere quanto proposto dal governo di maggioranza, ovvero creare un fondo perequativo al fine di consentire la transizione economica/giuridica assimilandola alla perequazione universitaria.

L’adeguamento della retribuzione professionale docente, in proporzione al servizio di docenza nell’alta formazione e dello stipendio tabellare, sarà dunque necessario per il passo successivo. Va considerato che il comparto conta circa 7000 unità e l’impegno economico sarebbe minimo, in previsione anche del riordino contemplato dalla Legge 508 del 1999.

Altro punto spinoso e non ancora risolto è il trattamento di quiescenza e di collocamento a riposo, che per l’Università è previsto al compimento del settantesimo anno di età, mentre per i professori AFAM al raggiungimento del sessantasettesimo. Non si comprende, pertanto, il motivo del divario di considerazione tra professori che svolgono, entrambi, formazione superiore e terziaria ed esercitano ruoli parimenti non usuranti e, ad ulteriore conferma di inaccettabile e inappropriata disparità di trattamento, si tiene a sottolineare quanto ciò divenga motivo di mortificazione per un settore di provata professionalità e in crescente espansione.

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