Lontano, lontano, lontano

No, non ce l’abbiamo fatta. Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio sulle bozze dei regolamenti del “reclutamento” e degli “ordinamenti didattici” presentati dal MUR e dopo i pareri positivi del CNAM.

Parere Consiglio di Stato 1924 dell’8 novembre 2022 – Regolamento ordinamenti didattici Afam

Parere Consiglio di Stato 1925 dell’8 novembre 2022 – Regolamento reclutamento Afam

Le criticità evidenziate possono essere riassunte in poche parole. I regolamenti, così come sono stati concepiti, secondo il Consiglio di Stato hanno bisogno di una legge, in primo luogo, che sancisca quello statuto di Università che la 508/99 prevede ma che non ha mai raggiunto, e la volontà di investire nel settore, che manca da sempre.

L’estensore del parere, evidenzia come – volendo riformare il reclutamento sulla falsariga di quanto già previsto per il sistema universitario della legge 240 del 2010 – il Ministero avrebbe dovuto procedere come già fatto per l’Università, cioè «attendere una norma primaria di istituzione dell’abilitazione artistica nazionale per poi demandare la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure per il suo conseguimento ad un regolamento di delegificazione», laddove «nello schema di decreto oggetto di parere invece, come si è detto, l’articolo 2 istituisce esso stesso l’abilitazione artistica nazionale in assenza di una norma primaria, con un uso del regolamento di delegificazione che appare improprio e con presupposti totalmente diversi da quelli dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010 che viene preso quale falsariga e modello».

L’estensore, poi, evidenzia le criticità di un’abilitazione nazionale di questa rilevanza che preveda – stando al testo sottoposto al Consiglio di Stato – «la nomina dell’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale […] attribuita al presidente dell’istituzione presso la quale la commissione ha sede», senza contare che la procedura «non prevede nessuna forma di compenso per i componenti la commissione potendo, al contrario, la previsione di un compenso aggiuntivo essere incentivante e funzionale ad allargare la platea di coloro che si candidano a far parte di una commissione con l’effetto virtuoso di elidere o, comunque, di attenuare i rischi distorsivi della partecipazione alle commissioni giudicatrici (pur nella consapevolezza dei problemi di copertura, peraltro limitati e facilmente ovviabili, questo Consiglio non può esimersi dal raccomandarne la ricerca, ai fini della effettiva qualità del nuovo meccanismo di reclutamento)».

Collegato al parere sul “reclutamento” anche quello per gli “ordinamenti” «Di qui l’opportunità, ad avviso della Sezione, per il Ministero riferente di procedere ad una riflessione unitaria su entrambi gli schemi di regolamento anche per meglio perseguire l’obiettivo di carattere generale di fornire un corpo di norme omogeneo ed aggiornato entro il quale potersi muovere con l’autonomia che compete ad istituzioni di formazione superiore, quali sono quelle di alta formazione artistica musicale e coreutica, superando le disfunzioni dovute anche ad una normativa frammentata in decine di decreti ministeriali susseguitisi nel tempo; oltre che ad un impianto organizzativo, in materia didattica, fortemente centralizzato».

A questo punto una domanda sorge spontanea: tutto questo, cui prodest?

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