Aspettando un Buon Natale

La legge di bilancio è un po’ come la slitta di Babbo Natale, tutti scrivono letterine e poi si aspetta di vedere se saranno recapitati i doni richiesti. Qui sotto la lista degli emendamenti AFAM, e di qualcuno abbiamo parlato a lungo qui, qui e qui, perché sono cambiamenti che desideriamo da tanto. Vedremo quel che arriverà, intanto anche le nostre letterine sono state recapitate a chi di dovere, ossia al Parlamento. Non ci resta che sperare in un Buon Natale.

Emendamenti AFAM per il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (AS 926).

1) Emendamento che consente alle istituzioni AFAM di favorire la partecipazione degli studenti con disabilità avvalendosi di tutor formati anche nell’AFAM

40.29

PirondiniMazzellaSabrina LicheriBevilacquaPatuanelliCastelloneDamante

Aggiungere in fine il seguente comma:

          «6-bis. All’articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2024, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».

2) Emendamento per la denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM in lauree

61.4

Irto

Dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. All’art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «diplomi accademici di primo e secondo livello» sono sostituite dalle seguenti: «laurea e laurea magistrale».

3) Emendamento per eliminare il blocco triennale delle progressioni di carriera (anni 2012-14) e ripristinare i permessi retribuiti per le attività artistiche

61.0.5

CamussoRandoVerducci

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell’articolo 86.

4) Emendamento per l’attivazione delle procedure di stabilizzazione dei docenti che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi otto (fino al 31 ottobre 2024) e l’annullamento dei concorsi di sede

61.0.6

CamussoRandoVerducci

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. All’articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole «fino all’anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle parole: «fino all’anno accademico 2023/2024 incluso».
  2. L’articolo 6, comma 4-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e l’art. 11 comma 3-bisdel decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 sono abrogati. Le procedure previste dalle disposizioni abrogate per effetto del precedente periodo e già avviate, sono annullate.

5) Emendamento per l’eliminazione della norma che cancella la mobilità nazionale in luogo dell’eventuale procedura di sede

61.0.7

CamussoRandoVerducci

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. All’articolo 14, comma 4-terdel decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, alla lettera b), capoverso, la lettera l-bis è abrogata.

6) Emendamento per la definizione e l’inquadramento giuridico delle nuove figure di accompagnatore al pianoforte, al clavicembalo e di tecnico di laboratorio

61.0.8

CamussoRandoVerducci

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. All’articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui al presente comma è inquadrato nel ruolo di cui all’articolo 264, comma 1, terzo punto elenco, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

7) Emendamento per l’introduzione delle attività di ricerca nell’AFAM

61.0.9

CamussoRandoVerducci

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell’articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

8) Emendamento per la denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM in lauree

61.0.10

CamussoRandoVerducci

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’art. 2 comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.

9) Emendamento per l’istituzione di un sistema informatizzato dedicato all’AFAM

61.0.11

CamussoRandoVerducci

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

“Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Il Ministro dell’università e della ricerca è autorizzato a istituire e disciplinare, con proprio decreto, il Sistema Informativo dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, denominato SIAfam, destinato a operare quale piattaforma unica per la digitalizzazione delle attività amministrative di tutte le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Nell’ambito del Sistema Informativo sono messe a disposizione dell’amministrazione delle istituzioni di alta formazione le applicazioni e le relative comunicazioni, che possono essere consultate altresì dagli uffici dell’Amministrazione centrale al fine di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema raccoglie ed elabora. Nell’ambito del SIAfam è altresì implementata una piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza, con l’obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  2. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1-Componente 1. A decorrere dal 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell’articolo 86.”.

10) Emendamento che riserva la quota del 5% degli stanziamenti PRIN alle istituzioni AFAM 

61.0.12

CamussoRandoVerducci

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 una quota delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), in misura non inferiore al cinque per cento, è destinata al finanziamento di progetti cui partecipino come beneficiari una o più istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca.

11) Vari emendamenti citati in precedenza

61.0.13

PirondiniBarbara FloridiaPatuanelliCastelloneDamante

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 73, 74, 75, 76 e 80 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate.
  2. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  3. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
  4. a)  il secondo periodo dell’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente: “Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale”;
  5. b) a decorrere dal 2024 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.».

     Conseguentemente all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «88 milioni».

12) Emendamento per l’applicazione del CCNL per le strutture che richiedono l’accreditamento AFAM

61.0.14

CamussoRandoVerducci

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. A decorrere dall’anno accademico 2024/25 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell’accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca”, parte generale, sezione “AFAM”.
  2. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 1 comporta l’inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell’accreditamento posseduto.
  3. Costituisce requisito inderogabile, i fini della concessione o del mantenimento dell’accreditamento, la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l’80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’istituto già accreditato o che chiede l’accreditamento.”

13) Vari emendamenti citati in precedenza

61.0.15

MagniDe CristofaroCucchiAurora Floridia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 61 bis (Norme per il rafforzamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le norme di cui all’art. 4 commi 73, 74, 75, 76 e 80 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).”
  2. All’art. 1 comma 655 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 concernente“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” le parole “fino all’anno accademico 2020/2021 incluso” sono sostituite dalle seguenti “fino all’anno accademico 2023/2024 incluso“. Conseguentemente sono abrogati l’art. 6 comma 4-ter del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazione dalla Legge 24 febbraio 2023, 14 e l’art. 11 comma 3-bis del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.  Le procedure previste dal precedente periodo e già attivate, sono annullate.
  3. All’art. 14 comma 4-terlettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.
  4. All’art. 1 comma 892 della Legge 30 dicembre 2020 n.178 è aggiunto il seguente periodo:

          “Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all’art. 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 2975.

          5.Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni Afam si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all’art. 6 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il secondo periodo di cui all’art. 2 comma 5 della Legge 508/99 è sostituito dal seguente:“Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.”
  2. A cura del Ministero dell’Università e della Ricerca è istituito il Sistema Informativo dell’alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni afam e per gli uffici dell’Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l’obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni afam. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziate 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1 Componente 1.  A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.
  3. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziate per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni Afam di cui all’articolo 1 della Legge 508/99. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.
  4. A decorrere dall’a.a. 2024/25 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell’accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” parte generale, sezione afam e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo, comporta l’inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell’accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell’accreditamento la circostanza che almeno il 60% del personale docente e l’80% del personale Tecnico e Amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’istituto già accreditato o che chiede l’accreditamento.

14) Emendamento per il riconoscimento giuridico-economico del personale AFAM a quello universitario

61.0.31

PirondiniLoreficePatuanelliCastelloneDamante

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(equiparazione e progressione economica del personale docente dell’Alta Formazione artistica e musicale – AFAM)

  1. All’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente:

          “6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all’articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti”.

  1. All’esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente Afam.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

     Conseguentemente, all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024»

15) Emendamento per gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico per le istituzioni AFAM

61.0.32

VerducciD’EliaMancaCrisantiRando

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di Afam)

  1. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell’articolo 86.
  2. All’articolo 2, comma 5, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole “accademici di primo e secondo livello” sono sostituite dalle seguenti: “di laurea e laurea magistrale”.

16) Emendamento che istituisce il servizio di assistenza psicologica universitaria

61.0.34

PirroPatuanelliCastelloneDamante

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 61-bis

(Istituzione del servizio di assistenza
psicologica universitaria)

  1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e dicounseling presso ciascun Ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 47 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Per le medesime finalità, di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
  2. Il servizio di assistenza psicologica, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da unteam multidisciplinare di professionisti certificati, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.
  3. Con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio universitario nazionale (CUN), il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), la Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), nel pieno rispetto dell’autonomia universitaria sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale per la realizzazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 86, comma 2.