Articolo 6, comma 4 (Rinvio dell’applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM) <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01365942.pdf>
“L’articolo 6, comma 4, lettera a), proroga (dall’a.a. 2023/2024) all’a.a. 2024/2025 l’avvio dell’applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l’approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce (dall’anno accademico 2023/2024) all’anno accademico 2024/2025 talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento. A tal fine, è novellato l’art. 3-quater, commi 1 e 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020). L’articolo 6, comma 4, lettera a), prevede, testualmente, che all’articolo 3- quater, comma 1, del D.L. n. 1/2020 (L. n. 12/2020), le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» siano sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
In primo luogo, nella previgente formulazione, la disposizione novellata recava la dizione «a decorrere dall’anno accademico 2023/2024» e non «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025».
In secondo luogo, dalla formulazione testuale dell’articolo 6, comma 4, lettera a), del provvedimento in esame, non si desume l’intenzione normativa di disporre la proroga all’a.a. 2024/2025 dell’avvio dell’applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per il reclutamento del personale del comparto AFAM. Tale intento è espresso soltanto nella relazione illustrativa. Alla luce di tali osservazioni, occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di riformulare la disposizione in questione sulla falsariga dell’articolo 6, comma 2, del D.L. 228/2021. La RI osserva infatti che il comma 4 rinvia all’anno accademico 2024/2025 l’attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente il d.P.R. 143/2019. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l’attuale sistema di reclutamento.
Secondo quanto evidenziato nella medesima RI, il nuovo regolamento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 93 del 1° settembre 2022, con avvio dell’iter di acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l’attuale sistema di reclutamento.
Al riguardo, si ricorda che con DPR 143/2019 è stata introdotta la disciplina del reclutamento del personale presso le istituzioni del comparto AFAM. In base all’art. 8, co. 3, dello stesso DPR, le relative disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dall’a.a. 2020/2021.
Tale termine era poi stato differito:
– all’anno accademico 2021/2022 dall’art. 3-quater, comma 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) che, contestualmente, aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all’art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, entro il 31 dicembre 2020;
– all’a.a. 2022/2023 dall’art. 6, co. 2, lett. a), del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) (nonché dall’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 – L. di bilancio 2021) che, contestualmente, aveva differito al 31 dicembre 2021 il termine per la programmazione del reclutamento del personale;
– all’a.a. 2023/2024 dall’art. 6, co. 2, del D.L. 228/2021 (L. 15/2022) che, contestualmente, aveva differito al 31 dicembre 2022 il termine per la programmazione del reclutamento del personale.
Inoltre, l’art. 64-bis, comma 6, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) ha previsto che le disposizioni recate dall’art. 8, comma 5, del DPR 143/2019, relative alla definizione della dotazione organica del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con decreto del Ministero (ora) dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione, si applicano (a differenza di tutte le altre disposizioni del medesimo regolamento) a decorrere dall’a.a. 2021/2022.
La lettera b) novella l’art. 3-quater, comma 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), differendo (dall’anno accademico 2023/2024) all’anno accademico 2024/2025 la decorrenza delle abrogazioni disposte dall’art. 8, comma 4, dello stesso DPR 143/2019.
Si rileva che il suddetto art. 8, comma 4 del DPR 143/2019 ha previsto l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
a) l’art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 ( legge n. 128 del 2013);
Si ricorda che il suddetto art. 19, comma 3-bis, prevede – in relazione all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’area “Elevata professionalità” o all’area terza di cui all’allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997. b) l’art. 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006);
Si ricorda che il suddetto art. 1-quater, comma 1, quarto periodo, del d.l. 250/2005, in materia di personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevede modalità di reclutamento del personale.
c) l’art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (in materia di accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza) e l’art. 3 della legge 124 del 1999 (relativo alla stessa materia) fatte salve talune graduatorie;
d) l’art. 4 del decreto-legge n. 357 del 1989 (legge n. 417 del 1989), relativo alla medesima materia di cui sopra, fatte salve talune graduatorie”.
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