L’approvazione avvenuta oggi in via definitiva, al Senato, del ddl 2415, Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, chiarisce finalmente che gli studenti dell’AFAM possono frequentare due corsi di istruzione superiore. QUI il testo degli articoli formulati dalla settima commissione e approvati oggi in aula.
Da decenni era in uso la tacita pratica della doppia iscrizione Conservatorio-Università, in punta di diritto non permessa dall’articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che negava l’iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola. La confusione regnava sovrana, però, per altre tipologie di doppia iscrizione. Oggi il Senato, con l’articolo 2 del ddl 2415 chiarisce che:
1) è possibile l’iscrizione contemporanea a due corsi di diploma accademico di primo, di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);
2) resta il divieto di iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM;
3) è altresì consentita l’iscrizione a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione; a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999;
4) per quanto riguarda l’scrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM è possibile non soltanto nelle istituzioni italiane ma anche estere nel il limite di due iscrizioni.
L’art. 4 non soltanto disciplina le modalità e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea ma prevede pure che il MUR individui modalità per facilitare gli studenti nella contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria, tenendo conto di corsi universitari che richiedono la frequenza obbligatoria, per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti sulla base di convenzioni fra due università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale ovvero tra due istituzioni dell’AFAM o da università e istituzioni dell’AFAM.
I predetti decreti sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nonché – a seconda che si tratti di università o di istituzioni AFAM – della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) o del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).
Buono studio a tutti!
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