Si avvicina Natale, e con esso l’approvazione della Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Atto Senato n. 2448), vulgo la cara, vecchia Finanziaria. Descritta da sempre come un furgone portavalori cui dare l’assalto, o la manna dal cielo da aspettare confidando in una sorte finalmente propizia – per molte categorie di lavoratori ed entità giuridiche di varia natura la principale possibilità nell’anno di vedersi riconosciuti dei fondi dello Stato –, la Finanziaria ha portato all’AFAM perlopiù cenere e carbone. Soltanto negli ultimi anni ci sono stati – dobbiamo riconoscerlo – segnali di cambiamento nella direzione di un’inversione di tendenza che attende ancora, però, la svolta definitiva e il consolidamento duraturo. Nell’attesa, se un po’ di giustizia esiste, speriamo adesso che il Babbo Natale statale che molti aspettano scenda finalmente giù dal camino a dar conforto al settore artistico, per quasi vent’anni dimenticato dagli uomini e piagato più di altri dalla pandemia. Chi prepara il sacco coi pacchetti non si è dimenticato di noi. Diversi e molteplici, infatti, gli emendamenti presentati dai vari gruppi parlamentari riguardanti l’AFAM. Alcuni di essi – così come annunciato da alcuni deputati e senatori nel webinar dell’ANDA – vanno nella direzione auspicata di un avvicinamento economico al mondo universitario, come pure accolgono il tema della quiescenza del personale docente a 70 anni, per chi ne farà richiesta; posizione accolta favorevolmente anche dalla Ministra nel recente incontro. Non possiamo che gioire di questa attenzione rivolta ai docenti dell’AFAM da parte del Parlamento, tra l’altro accogliendo temi che, come ANDA, abbiamo evidenziato fin dalla nostra nascita avvenuta nello scorso aprile. A meno di un anno, ci auguriamo di aver portato all’attenzione politica e ministeriale temi concreti che mirano a tutelare e a migliorare la nostra professionalità e le nostre condizioni lavorative. Ora aspettiamo di vedere se queste buone intenzioni si tradurranno in fatti concreti, e ci saranno finalmente fiocchi da sciogliere e pacchetti da aprire dopo essere stati dimenticati per tanto, troppo tempo. Di seguito è possibile leggere gli emendamenti riguardanti l’AFAM dell’art. 103 della legge di Bilancio:
103.19
Al comma 1, lettera e), dopo le parole «per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca», aggiungere le seguenti: «nelle Università e nelle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
103.47
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
«7. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da destinare:
- a)nel limite di 10 milioni di euro da accantonare come finanziamento per la predisposizione, entro 180 giorni, di provvedimenti regolamenti di riordino del rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni in conformità ai principi dell’autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione e che prevedano il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico, disponendo l’inserimento all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, dopo le parole ”ricercatori universitari” delle parole ”e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;
- b)nel limite di 8 milioni di euro annui alle singole istituzioni le quali provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 7-bis;
7-bis. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla lettera b) del comma 7, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale.»
Conseguentemente, sostituire l’articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all’articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 490,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.».
103.48
Laforgia, De Petris, Buccarella, Grasso, Ruotolo
All’articolo apportare le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «35 milioni».
Conseguentemente all’articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «573,5 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «473,5 milioni a decorrere dall’anno 2023».
- b)dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fermo restando il rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e in deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 3-bis della legge 8 novembre 2013, n. 128, il personale che all’entrata in vigore della presente legge sia stato assunto nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica su posto vacante con contratto a tempo determinato a seguito di idoneità in procedure concorsuali per il profilo professionale di direttore amministrativo EP2 e che abbia già svolto per almeno 3 anni, anche non continuativi, le finzioni di direttore amministrativo nelle medesime istituzioni, è inquadrato giuridicamente dal 1º novembre 2021 ed economicamente dal 1º gennaio 2022, con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di direttore amministrativo area EP2 di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.
103.49
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;
- b)al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di istituire un fondo perequativo per il progressivo allineamento degli stipendi del personale dell’alta formazione artistica musicale coreutica con il personale universitario, nel limite massimo del 25 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa»;
- c)sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «583,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023».
103.50
Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Gallicchio
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;
- b)al terzo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «583,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023».
103.51
Lucidi, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato
Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 8,5 milioni di euro» con le seguenti parole: «la spesa di 18 milioni di euro» e al secondo periodo, sostituire le parole: «delle risorse di cui al presente Gomma» con le seguenti parole: «dei restanti 8 milioni di euro».
Conseguentemente, agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.
103.52
Al comma 7:
- a)al primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 8,5» con le seguenti: «la spesa di 18»;
- b)al secondo periodo, sostituire le parole: «delle risorse di cui al presente comma» con le seguenti: «dei restanti 8 milioni di euro».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri di spesa, pari a euro 10 milioni, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 194.
103.53
Al comma 7, dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2022», aggiungere le seguenti: «di cui 10 milioni da accantonarsi in attesa di una specifica disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro 3 mesi, che regoli il rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni in conformità ai principi dell’autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione e il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri di spesa, pari a euro 10 milioni, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 194.
103.54
Lucidi, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato
Al comma 7, dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2022.», aggiungere le seguenti parole: «di cui 10 milioni da accantonarsi in attesa di una specifica disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, che regoli il rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni, in conformità ai principi dell’autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione e il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico».
Conseguentemente, agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.
103.55
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
- Al comma 7 sostituire le parole:«singole istituzioni»con il seguente periodo: «alfine di istituire un fondo perequativo per il progressivo allineamento degli stipendi del personale dell’alta formazione artistica musicale e coreutica con il personale universitario, nel limite massimo del 25 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva».
103.57
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis) Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, del riordino e della transizione del settore dell’alta formazione artistica musicale e coreutica al sistema universitario, sono stanziati 33 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, al fine di incrementare l’indennità integrativa speciale prevista dal CCNL AFAM ed adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente afam al personale docente universitario».
103.58
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione, al personale docente di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022».
103.59
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».
103.60
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, n. 508, del riordino e della transizione del settore dell’Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica al sistema universitario, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per l’anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, al fine di incrementare l’indennità integrativa speciale prevista dal CCNL AFAM e di adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente AFAM al personale docente universitario».
Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «583,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023».
103.61
Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Gallicchio
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di consentire alle istituzioni dell’alta formazione musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi ed alle iniziative di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuovere l’accesso ai corsi della formazione superiore, nonché alle azioni di recupero ed inclusione previste dalle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la figura del Tutor accademico specializzato in didattica musicale inclusiva appositamente formato, già prevista dall’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere individuata tra docenti selezionati anche al di fuori dell’organico, provvisti di titoli musicali di livello accademico adeguati alla prestazione richiesta e che abbiano conseguito un ulteriore titolo di studio specialistico in didattica musicale inclusiva nelle Università o nei Conservatori di musica».
103.62
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».
103.63
Lucidi, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022, i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età».
103.76
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di perfezionamento di durata biennale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione del 25 luglio 1980, corrispondono al livello V del Quadro Europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente – EQF (European Qualification Framework). Le competenze acquisite presso i corsi di cui al periodo precedente possono essere riconosciute dalle Università e dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) mediante convenzioni adottate dalle singole istituzioni coinvolte. Al fine di agevolare l’avvio delle procedure di stipula delle convenzioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un fondo con una consistenza pari a euro 300.000 per l’anno 2022. Il Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce le modalità di spesa e la destinazione delle risorse di cui al periodo precedente».
Conseguentemente all’articolo 194 le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,7 milioni».
103.78
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
7-ter. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all’attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 9 per l’anno 2022 e di euro 52 annui a decorrere dall’anno 2023.
7-quater. A decorrere dall’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l’anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.
7-quinquies. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».
Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «566 milioni di euro per l’anno 2022 e 438 milioni a decorrere dall’anno 2023».
103.79
Verducci, Rampi, Marilotti, Manca
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
7-ter. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall’art. 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all’attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 8.643.657 per l’anno 2022 e di euro 51.861.946 annui a decorrere dall’anno 2023.
7-quater. A decorrere dall’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l’anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.
7-quinquies. A decorrere dall’anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».
Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «591.313,343 milioni di euro per l’anno 2022 e 499,948 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023».
103.0.15
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 103-bis.
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in materia di Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)
- Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell’erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all’articolo 7, comma 2, letteraa), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola ”Non” è soppressa e, in fine, dopo le parole ”attrezzature tecniche o informatiche” sono aggiunte le seguenti: ”. È altresì ricompresa la spesa per l’adeguamento o l’acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare”.
- Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, letteraa), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall’anno 2022.
- Ai fini dell’accesso all’assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la letterae) è inserita la seguente:
”e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l’accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.”».
Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti «598 milioni di euro per l’anno 2022 e 498 milioni a decorrere dall’anno 2023».
103.0.16
Granato, Abate, Angrisani, La Mura
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 103-bis.
(Disposizioni in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
- Ai fini di un adeguamento del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica rispetto alle Università e alle istituzioni internazionali della formazione superiore, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, per l’acceso ai servizi di Education Roaming, forniti dalla rete GARR. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse.
- Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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