A oltre venticinque anni dalla legge n. 508 del 1999, il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica continua a vivere una delle più evidenti contraddizioni dell’ordinamento italiano: istituzioni ormai pienamente collocate nell’istruzione superiore, ma docenti ancora assoggettati a un regime contrattuale distinto da quello dei professori universitari.
Non si tratta di una semplice differenza retributiva, che di per sé già basterebbe per dimostrare un’ingiustificata differenziazione. La questione è molto più profonda: riguarda lo stato giuridico, l’autonomia accademica, la responsabilità istituzionale, la carriera, la ricerca e la stessa identità dell’AFAM.
La legge 508/1999 ha infatti attribuito alle istituzioni AFAM personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, qualificandole come sedi primarie di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale.
Eppure, a questa natura accademica non corrisponde ancora pienamente lo status giuridico del personale docente.
La differenza fondamentale può essere rappresentata in modo schematico:
| Università | AFAM |
| Professore universitario | Professore AFAM |
| Regime di diritto pubblico | Rapporto di lavoro contrattualizzato |
| Stato giuridico definito dalla legge | Stato giuridico fortemente condizionato dal CCNL |
| Ordinamento autonomo della docenza | Comparto contrattuale Istruzione e Ricerca |
| Carriera accademica strutturata | Progressione prevalentemente contrattuale |
| Funzioni didattiche, scientifiche e istituzionali | Funzioni didattiche, artistiche, scientifiche e istituzionali |
| Ricerca riconosciuta come funzione strutturale | Ricerca ancora in fase di pieno riconoscimento ordinamentale |
| Status accademico fondato sulla legge | Status professionale fondato principalmente sul contratto |
Il dato è particolarmente significativo perché non esiste una differenza sostanziale nella natura della funzione accademica svolta tale da giustificare una simile distanza.
Il decreto legislativo n. 165 del 2001 mantiene infatti i professori e ricercatori universitari nell’ambito della disciplina pubblicistica, in ragione della specificità della loro funzione e dell’autonomia universitaria.
Per l’AFAM, invece, il rapporto del personale docente è stato ricondotto alla contrattazione collettiva. È una scelta che, a distanza di oltre un quarto di secolo dalla riforma del 1999, appare sempre più difficile da conciliare con la piena natura accademica delle istituzioni.
Nel dibattito pubblico sull’equiparazione AFAM si tende spesso a concentrare l’attenzione sulla differenza retributiva. È certamente un problema grave, come abbiamo dimostrato con dati oggettivi. Ma ridurre la questione a una semplice rivendicazione salariale significa non coglierne il punto essenziale. Il vero problema è che un docente AFAM può svolgere una funzione accademica comparabile a quella di un docente universitario, partecipare alla ricerca, formare studenti attraverso corsi accademici di primo, secondo e terzo livello, contribuire alla produzione scientifica e artistica e assumere responsabilità istituzionali, rimanendo tuttavia inserito in un sistema giuridico profondamente diverso. La stessa documentazione parlamentare e istituzionale più recente ha individuato proprio nella decontrattualizzazione e nell’avvicinamento dello status dei docenti AFAM a quello dei professori universitari una delle questioni centrali della riforma.
La contraddizione può essere riassunta in una formula semplice: stessa natura accademica, diverso status giuridico. Ed è precisamente questa asimmetria che deve essere superata.
Il passaggio al regime pubblicistico non deve essere interpretato come un privilegio per i docenti AFAM. Al contrario, rappresenta uno strumento di garanzia dell’interesse pubblico alla qualità dell’alta formazione.
- Per riconoscere la natura accademica della funzione docente
Un professore non è semplicemente un lavoratore che svolge un determinato numero di ore di insegnamento. La funzione accademica comprende didattica, ricerca, produzione scientifica e artistica, tutoraggio, partecipazione agli organi collegiali, progettazione, internazionalizzazione e responsabilità culturale. La docenza AFAM presenta esattamente questa complessità. Il regime pubblicistico consentirebbe quindi di riconoscere normativamente una funzione che non può essere ridotta alla sola prestazione lavorativa contrattuale.
- Per garantire autonomia e libertà accademica
La libertà della ricerca e dell’insegnamento non è una semplice clausola contrattuale. È un principio costituzionale e una componente essenziale dell’autonomia delle istituzioni di alta formazione. La costruzione di uno stato giuridico nazionale della docenza AFAM, fondato sulla legge e non esclusivamente sulla contrattazione collettiva, rafforzerebbe la tutela dell’autonomia accademica e della libertà scientifica e artistica.
- Per costruire una vera carriera accademica
Uno dei limiti più evidenti dell’attuale sistema è la difficoltà di costruire una carriera docente coerente con la natura accademica dell’AFAM. Il passaggio al regime pubblicistico dovrebbe accompagnarsi alla definizione di:
- ruoli e fasce della docenza;
- criteri nazionali di reclutamento;
- progressione di carriera;
- riconoscimento dell’attività scientifica e artistica;
- mobilità tra istituzioni;
- riconoscimento della ricerca;
- diritti e doveri specifici della funzione accademica.
Non si tratta, dunque, semplicemente di cambiare contratto: si tratta di costruire lo stato giuridico della docenza AFAM. L’attuale sistema ha prodotto negli anni una situazione nella quale il reclutamento e la stabilizzazione dei docenti sono stati caratterizzati da una forte frammentazione. La stessa ANDA ha più volte evidenziato come la mancata completa attuazione della riforma 508 abbia lasciato l’AFAM in una condizione intermedia tra università e scuola, con conseguenze anche sul reclutamento e sulla carriera. Un ordinamento pubblicistico potrebbe finalmente consentire di costruire un sistema ordinato, prevedibile e nazionale della carriera accademica. La legge 508/1999 ha compiuto una scelta storica: collocare Conservatori, Accademie e ISIA nell’ambito dell’alta formazione. Ma questa scelta non può essere completa se rimane limitata ai titoli e all’autonomia istituzionale. Non può esistere una piena equiparazione dell’istituzione senza una coerente equiparazione della funzione docente. L’equiparazione deve quindi essere istituzionale, accademica, giuridica ed economica. Il contratto non può essere il punto di arrivo della riforma.
Il problema dell’AFAM è anche una questione di architettura istituzionale. L’attuale CCNL del comparto Istruzione e Ricerca continua a collocare AFAM e Università all’interno di un sistema contrattuale comune, pur riconoscendone la distinta natura istituzionale. Ma una disciplina contrattuale non può sostituire integralmente uno stato giuridico accademico. Il contratto può disciplinare aspetti economici e organizzativi del rapporto di lavoro; non può però essere chiamato a definire, da solo, l’identità ordinamentale di una professione accademica. È questa la ragione per cui la questione della decontrattualizzazione non deve essere confusa con una semplice modifica del CCNL. Occorre una legge che definisca lo status dei professori AFAM. Una volta riconosciuto lo status accademico, diventa inevitabile affrontare anche la questione retributiva. L’ANDA ha già documentato le differenze molto significative tra le retribuzioni dei docenti AFAM e quelle dei professori universitari, evidenziando come la distanza possa permanere anche a fronte di una lunga anzianità di servizio. Il punto, però, deve essere rovesciato: non si chiede un aumento salariale perché i docenti AFAM vogliono guadagnare di più; si chiede una revisione dello status perché una funzione accademica deve avere un riconoscimento giuridico ed economico coerente con la propria natura. La retribuzione diventa quindi la conseguenza dell’inquadramento e non il suo unico obiettivo. Il dibattito parlamentare più recente mostra che questa esigenza è ormai entrata nell’agenda istituzionale. Il DDL Pirondini, ad esempio, propone esplicitamente il riconoscimento dello stato giuridico dei docenti AFAM in regime di diritto pubblico e il superamento del comparto contrattuale separato. Anche diverse proposte emendative hanno individuato nell’analogia con il sistema universitario, nell’inquadramento nelle fasce accademiche e nel superamento del comparto docente AFAM i passaggi necessari per completare la riforma. È un segnale importante. Dopo venticinque anni, la questione non può più essere affrontata attraverso interventi parziali. Il vero obiettivo è completare la legge 508. Il passaggio al regime pubblicistico non è dunque una richiesta corporativa. È il completamento logico della riforma AFAM. La legge 508 ha riconosciuto alle istituzioni AFAM autonomia, alta formazione, ricerca e titoli accademici. Ma il processo di trasformazione non può considerarsi compiuto finché i professori che rendono possibile quella funzione continuano a essere collocati in un regime giuridico differente da quello dei loro omologhi universitari. Per questo l’ANDA ritiene che la riforma debba muoversi lungo una direzione chiara: una funzione accademica deve avere uno status accademico; uno status accademico deve essere fondato sulla legge; e a uno status accademico devono corrispondere diritti, doveri, responsabilità e trattamento economico coerenti. Il regime pubblicistico non è quindi il punto di arrivo di una rivendicazione. È la condizione ordinamentale necessaria affinché l’AFAM possa finalmente diventare ciò che la legge 508 del 1999 aveva previsto: una componente pienamente riconosciuta del sistema italiano dell’alta formazione e della ricerca.Dopo un quarto di secolo, non si tratta più di chiedersi se l’AFAM debba essere equiparata all’Università. La domanda corretta è un’altra: quanto ancora può essere rinviata la piena attuazione di una riforma già iniziata nel 1999? Per l’ANDA, la risposta è chiara: non oltre.












